1. È fatto divieto, all'imputato o al condannato, di utilizzare economicamente, o comunque di trarre profitto o beneficio economico, da opere dell'ingegno appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro o alla cinematografia che siano riconducibili, anche solo in modo allusivo, alla commissione del reato per il quale il soggetto è imputato o condannato, qualora il reato contestato abbia suscitato particolare allarme sociale, o sia stato caratterizzato da elementi di efferatezza, o abbia procurato profonda commozione nell'opinione pubblica.
2. Il divieto di cui al comma 1 è applicabile altresì, a discrezione dell'autorità giudiziaria, qualora l'imputato sia sottoposto a una delle misure cautelari di cui alla parte I, libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale, ovvero qualora il reato contestato sia aggravato da una delle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale.
3. Il divieto di cui al comma 1 permane per l'imputato fino al mantenimento di tale qualità, in ogni stato e grado del processo.
4. Il divieto di cui al comma 1 permane per la durata di non meno di cinquanta anni successivi alla sentenza definitiva di condanna.
5. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui la rappresentazione, l'esecuzione o comunque la pubblicazione dell'opera sia avvenuta con uso di pseudonimi o in forma anonima.
1. Sono vietate la stampa, l'edizione, la pubblicazione, la distribuzione, la riproduzione cinematografica e la rappresentazione teatrale di opere dell'ingegno create dai soggetti sottoposti al divieto di cui all'articolo 1.
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni, con la confisca delle somme a qualsiasi titolo percepite e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la confisca delle somme a qualsiasi titolo conseguite e con la multa pari al triplo degli utili percepiti e, comunque, non inferiore a 200.000 euro.
1. È vietato utilizzare a fini pubblicitari il nome o l'immagine di chi sia imputato
1. Il divieto di cui all'articolo 4 si applica con riferimento alle seguenti forme di comunicazione:
a) «sponsorizzazione», per la quale si intende l'erogazione di contributi da parte di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche, o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, per il finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti dell'impresa stessa, a condizione che non si facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti;
b) «pubblicità», per la quale si intende ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico, trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
c) «spot pubblicitari», per i quali si intende ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
d) «televendita», per la quale si intende ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
e) «telepromozione», per la quale si intende ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
f) «autopromozione», per la quale si intendono gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati.
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche sulla base delle segnalazioni effettuate da privati.
2. Nei casi di violazione del divieto di cui all'articolo 4 la Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, previa contestazione della violazione, delibera a carico della persona che ha prestato la propria immagine, o il proprio nome, e del soggetto responsabile legittimato a svolgere le attività editoriali o commerciali di diffusione, le seguenti sanzioni:
a) confisca delle somme a qualsiasi titolo percepite in violazione dell'articolo 4;
b) irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al triplo delle somme di cui alla lettera a) del presente comma.
3. La Commissione di cui al comma 1 dispone altresì la sospensione dell'efficacia